Sacile Partecipata e Sostenibile

Ordinanza “Animal Friendly”: quale orientamento esprime l'amministrazione di sacile? PDF Stampa E-mail
Lunedì 07 Febbraio 2011 09:35

Sollecitata da diversi cittadini, Sacile Partecipata e Sostenibile chiede all’Amministrazione di Sacile quale orientamento esprima relativamente all’Ordinanza tipo “Animal Friendly”, inviata nel novembre 2010 a tutte le Amministrazioni da parte del Ministro Michela Vittoria Brambilla. Si tratta del modello dell’Ordinanza da emettere da parte del Comune per assicurare 1) il libero accesso degli animali da compagnia in tutti i luoghi aperti al pubblico, nonché sui mezzi pubblici; 2) l’eventuale istituzione di aree verdi e/o spazi pedonali in cui sia consentito lo “sgambamento” di animali da compagnia sotto la vigilanza del padrone o del detentore.

L’ordinanza si richiama, tra l’altro, al fatto che la materia della tutela degli animali d’affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e quindi dall’azione di Governo, come dimostra la recente ratifica nel 2010 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia.

L’Ordinanza capovolge la prospettiva: non è più l’esercizio pubblico che “autorizza” l’accesso, ma diventa un diritto poter entrare insieme al proprio padrone; caso mai sarà l’esercente o il responsabile del luogo pubblico a dover presentare “motivata istanza di autorizzazione per limitare l’accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria e, in caso di accoglimento dell’istanza, apporre specifico avviso.

 

Fermo il divieto di accesso di animali nei luoghi sensibili, come ospedali, asili e scuole, ne è anche consentito l’accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario.

L’Ordinanza sottolinea inoltre come il Ministro del Turismo abbia promosso campagne volte a favorire l’accesso degli animali da compagnia all’interno delle strutture ricettivo-turistiche, nonché la sottoscrizione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ( A.N.C.I.) dell’Accordo quadro del 23 settembre 2010, nell’ambito del quale, le Parti s’impegnano a sottoscrivere Accordi Attuativi destinati a sviluppare “specifiche iniziative di promozione e attuazione sul territorio italiano della campagna del Ministro "Welcome Turisti a 4 zampe" finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali.

Questo aspetto, a parere di SPS, non è da poco: è infatti risaputo che il turista europeo è solito scegliere luoghi dove si permatta l’accesso agli animali domestici e che proprio in terrirorio italiano questi siano piuttosto rari. Sarebbe quindi un importante punto a favore per Sacile presentarsi come “Città Animal Friendly”.

 

Riportiamo di seguito il fac-simile dell'ordinanza:

 

Ordinanza tipo Animal friendly - LUOGHI PUBBLICI E AREE VERDI

COMUNE DI …………….

Ordinanza n. …………..del ……………………

ACCESSO LIBERO DEGLI ANIMALI IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI, APERTI AL PUBBLICO, NEI PUBBLICI ESERCIZI E SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO

ISTITUZIONE DI AREE VERDI E SPAZI PEDONALI “ANIMAL FRIENDLY”

Premesso:

- che la materia della tutela degli animali d’affezione è sempre più sentita dalla cittadinanza e nell’azione di governo, come dimostra la recente ratifica, avvenuta in data 27 ottobre 2010, della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia, siglata a Strasburgo il 13 novembre 1987;

- che il Ministro del Turismo ha promosso campagne volte a favorire l’accesso degli animali da compagnia all’interno delle strutture ricettivo-turistiche, nonché la sottoscrizione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ( A.N.C.I.) dell’Accordo quadro del 23 settembre 2010, nell’ambito del quale, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d), le Parti s’impegnano a sottoscrivere Accordi attuativi destinati a sviluppare “specifiche iniziative di promozione e attuazione sul territorio italiano della campagna del Ministro "Welcome Turisti a 4 zampe" finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica per quanti viaggiano con animali a1 seguito. La collaborazione già avviata tra le parti per individuare tratti di spiaggia "animal Friendly" proseguirà con l'assegnazione di un logo a quei Comuni capaci di intraprendere, anche attraverso l'adozione di ordinanze esemplari da parte dei loro Sindaci, percorsi virtuosi di segnaletica, decoro urbano, reale sensibilità verso le esigenze degli animali e le necessità di chi vive e viaggia con animali a1 seguito”.

Visto

- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante “Regolamento di Polizia veterinaria”

- l’Ordinanza ministeriale 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

- la legge regionale del……… n. …………, adottata ai sensi della legge-quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina, la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo;

Considerato:

- che i Comuni possono, nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree aperte pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali domestici sotto la sorveglianza del responsabile o detentore.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, si dispone quanto segue:

1. Accesso degli animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli uffici pubblici, i giardini e i parchi.

2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche l’apposita museruola.

3. Qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori.

4. E’ fatto divieto di utilizzare collari elettrici nonché di utilizzare fuochi d’artificio o petardi in luoghi pubblici, con esclusione delle giornate di festa stabilite dal calendario.

2. Accesso degli animali negli esercizi pubblici.

1. Negli esercizi pubblici e negli esercizi commerciali aperti al pubblico l’accesso di coloro che, a qualsiasi titolo, conducono gli animali è libero, fatto salvo l’utilizzo del guinzaglio e della museruola in relazione alle caratteristiche dell’animale. Il titolare di un esercizio può presentare all’ufficio competente …… motivata istanza di autorizzazione per limitare l’accesso degli animali, sulla base di concrete esigenze di tutela igienico sanitaria sussistenti nel caso di specie; in caso di accoglimento dell’istanza l’esercente deve apporre specifico avviso.

2. E’ fatto comunque divieto agli esercizi commerciali di esporre in vetrina animali.

3. Fermo il divieto di accesso di animali nei luoghi sensibili (ospedali, asili e scuole), ne è consentito l’accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.

3. Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale.

2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.

4. Individuazione aree verdi e spazi pedonali “ANIMAL FRIENDLY”

1. All’interno dei parchi…. compresi tra……………………… sono individuate le aree verdi della lunghezza di mt ………………………………. in cui è consentito lo “sgambamento” di animali da compagnia sotto la vigilanza del padrone o del detentore.

2. Nei tratti di strada pedonale compresi tra ……e……. , della lunghezza di mt……, è consentito lo “sgambamento” di animali da compagnia sotto la vigilanza del padrone o del detentore.

3. L’utilizzo delle aree di cui ai commi 1 e 2, è consentito nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, del Ministero della Salute di cui alle premesse.

4. I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso.

5. I proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio e museruola, da utilizzare in caso di necessità.

6. Gli animali debbono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario; gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti.

5. Obblighi e sanzioni

1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e, per quanto di competenza, di far osservare la presente ordinanza.

2. Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da € …… a € ………

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della ………………. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla medesima pubblicazione.

f.to

Il Sindaco

Ultimo aggiornamento Lunedì 07 Febbraio 2011 09:49
 
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